Scaduto
Gara #111
Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.Informazioni appalto
08/09/2025
Aperta
Servizi
€ 541.468,52
Dadamo Marco
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
1
B828BACAC6
Qualità prezzo
Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica.
€ 30.649,16
€ 510.819,36
€ 0,00
Scadenze
29/09/2025 14:00
09/10/2025 18:00
16/10/2025 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
bando-di-gara.pdf SHA-256: fa955bf87f6362417c0df6e692ff3bde15f53ae203b0763b1a422ea4e2e9c239 08/09/2025 14:07 |
1.93 MB | |
|
2-disciplinare-di-gara-signed.pdf SHA-256: d6017c7eb4a94015086b83de86b6d6540c453e2b1fb7077f60d108f63cef6dcc 08/09/2025 14:07 |
1.45 MB | |
|
3-csa-vers-02-2025-09-23-1.pdf SHA-256: 19cac01eb79ad9e0cc7a4290de3c720af842cb4a1f6b1b84c91f28df5afa4ce7 23/09/2025 13:10 |
461.67 kB | |
|
4-schema-contratto-di-appalto-accordo-quadro.pdf.p7m SHA-256: f06de67af36945594269e02b589b8c043bcc1e3949d4cadd3872b56b0d6406aa 08/09/2025 14:08 |
286.96 kB | |
|
det-00076-08-09-2025.stamped.pdf SHA-256: 8aa1477d0aff80d9d0505b5a3cd9d16e64c46c3a8617ea7eb4f33b7ac3493198 08/09/2025 14:08 |
514.44 kB | |
|
det-00082-23-09-2025.stamped.pdf SHA-256: c967ed9d751e984e822383151dde898886509b151fcac6120ecdf47ba0846528 23/09/2025 13:09 |
554.59 kB |
Chiarimenti
10/09/2025 14:29
Quesito #1
Un operatore economico ha richiesto la modifica della clausola contrattuale relativa ai termini di pagamento, affinché sia previsto che il pagamento avvenga “entro 30 giorni dal ricevimento della fattura”, in conformità al D.Lgs. 192/2012, comprensivo della fase di verifica di conformità delle fatture emesse.
11/09/2025 13:08
Risposta
In merito al quesito proposto, si precisa che la disciplina applicabile è quella recata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, il quale, all’art. 4, prevede che:
gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;il termine ordinario è di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore (art. 4, comma 2, lett. a);ove sia prevista una procedura di accettazione o verifica della conformità delle prestazioni, la durata della medesima non può eccedere 30 giorni dalla data di consegna della merce o di esecuzione del servizio, salvo diversa pattuizione motivata e non gravemente iniqua per il creditore (art. 4, comma 6).
Alla luce di tali disposizioni, si conferma che la Stazione Appaltante applicherà la normativa vigente, e dunque i pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della fattura, termine che ricomprende anche la verifica della conformità delle prestazioni, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
Il riferimento nei documenti di gara deve quindi intendersi integrato e coordinato con la disciplina normativa sopra richiamata, che prevale in quanto norma imperativa.
gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;il termine ordinario è di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore (art. 4, comma 2, lett. a);ove sia prevista una procedura di accettazione o verifica della conformità delle prestazioni, la durata della medesima non può eccedere 30 giorni dalla data di consegna della merce o di esecuzione del servizio, salvo diversa pattuizione motivata e non gravemente iniqua per il creditore (art. 4, comma 6).
Alla luce di tali disposizioni, si conferma che la Stazione Appaltante applicherà la normativa vigente, e dunque i pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della fattura, termine che ricomprende anche la verifica della conformità delle prestazioni, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
Il riferimento nei documenti di gara deve quindi intendersi integrato e coordinato con la disciplina normativa sopra richiamata, che prevale in quanto norma imperativa.
10/09/2025 15:19
Quesito #2
Un operatore economico ha richiesto i seguenti chiarimenti :
1) nel Portale di gara, non risulta presente uno spazio dedicato per allegare l’eventuale certificazione utile alla riduzione della cauzione provvisoria;
2) al punto 15.a) “Ulteriori indicazioni”, viene riportata la possibilità di utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione” per allegare i documenti previsti, ma nella Piattaforma telematica di gara tale spazio non risulta disponibile.
3) di essere messo a conoscenza del patto di integrità e della relativa delibera richiamata nella domanda di partecipazione, nonché del Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante o della sua reperibilità sul sito istituzionale.
1) nel Portale di gara, non risulta presente uno spazio dedicato per allegare l’eventuale certificazione utile alla riduzione della cauzione provvisoria;
2) al punto 15.a) “Ulteriori indicazioni”, viene riportata la possibilità di utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione” per allegare i documenti previsti, ma nella Piattaforma telematica di gara tale spazio non risulta disponibile.
3) di essere messo a conoscenza del patto di integrità e della relativa delibera richiamata nella domanda di partecipazione, nonché del Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante o della sua reperibilità sul sito istituzionale.
11/09/2025 13:16
Risposta
Risposta Punto 1): Si chiarisce che, in assenza di un campo dedicato, l’operatore economico potrà procedere caricando, nello spazio riservato all’inserimento della polizza, un unico file compresso in formato .zip contenente sia la polizza sia la certificazione comprovante il diritto alla riduzione della cauzione. La cartella compressa dovrà essere prodotta in formato .zip e sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico.
Il controllo della completezza, coerenza e corretta collocazione dei documenti inseriti nel file compresso resta onere esclusivo dell’operatore economico.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Risposta Punto 2): Si precisa che il riferimento al campo “Ulteriore documentazione” costituisce un mero refuso. L’eventuale documentazione aggiuntiva dovrà essere allegata unitamente alla domanda di partecipazione, inserendola in un file compresso in formato .zip.
All’interno della cartella compressa, tutti i documenti dovranno essere prodotti in formato .pdf e ciascun documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. La cartella compressa dovrà, a sua volta, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico.
Tale documentazione dovrà essere caricata nello spazio disponibile per la domanda di partecipazione e non dovrà in alcun modo contenere allegati riconducibili all’offerta economica, pena l’esclusione dalla procedura.
L’eventuale inserimento di documenti tecnici nella sezione amministrativa potrà comportare l’esclusione dalla procedura, qualora ne derivi violazione del principio di segretezza o della par condicio. Resta inteso che l’eventuale riferimento al possesso di certificazioni che attribuiscono punteggi tabellari, trattandosi di elementi oggettivi e pubblicamente verificabili, non è idoneo di per sé a compromettere la segretezza dell’offerta. È onere esclusivo dell’operatore economico verificare la completezza, la coerenza e la corretta collocazione della documentazione inserita.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Risposta Punto 3): Si precisa che i riferimenti al patto di integrità e al Codice di comportamento presenti nella domanda di partecipazione costituiscono un refuso. Pertanto, gli operatori economici sono invitati a non tenerne conto e non è richiesto produrre alcuna documentazione in merito.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Il controllo della completezza, coerenza e corretta collocazione dei documenti inseriti nel file compresso resta onere esclusivo dell’operatore economico.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Risposta Punto 2): Si precisa che il riferimento al campo “Ulteriore documentazione” costituisce un mero refuso. L’eventuale documentazione aggiuntiva dovrà essere allegata unitamente alla domanda di partecipazione, inserendola in un file compresso in formato .zip.
All’interno della cartella compressa, tutti i documenti dovranno essere prodotti in formato .pdf e ciascun documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. La cartella compressa dovrà, a sua volta, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico.
Tale documentazione dovrà essere caricata nello spazio disponibile per la domanda di partecipazione e non dovrà in alcun modo contenere allegati riconducibili all’offerta economica, pena l’esclusione dalla procedura.
L’eventuale inserimento di documenti tecnici nella sezione amministrativa potrà comportare l’esclusione dalla procedura, qualora ne derivi violazione del principio di segretezza o della par condicio. Resta inteso che l’eventuale riferimento al possesso di certificazioni che attribuiscono punteggi tabellari, trattandosi di elementi oggettivi e pubblicamente verificabili, non è idoneo di per sé a compromettere la segretezza dell’offerta. È onere esclusivo dell’operatore economico verificare la completezza, la coerenza e la corretta collocazione della documentazione inserita.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Risposta Punto 3): Si precisa che i riferimenti al patto di integrità e al Codice di comportamento presenti nella domanda di partecipazione costituiscono un refuso. Pertanto, gli operatori economici sono invitati a non tenerne conto e non è richiesto produrre alcuna documentazione in merito.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
11/09/2025 12:10
Quesito #3
Un operatore economico ha richiesto i seguenti chiarimenti:
quesito 1: di conoscere il volume complessivo delle risorse oggetto di ricerca, selezione e somministrazione, con indicazione dei ruoli e delle mansioni nell’ambito del CCNL Comparto Funzioni Locali;quesito 2: con riferimento all’art. 16, “Clausola di salvaguardia occupazionale”, e in particolare al comma 16.2, è stato segnalato che la documentazione presenta un errore (“Errore. L’origine riferimento non è stata trovata”), e si chiede pertanto di avere evidenza delle figure professionali interessate dalla clausola sociale, con i relativi inquadramenti salariali;quesito 3:in applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere:il numero dei lavoratori attualmente attivi con contratto di somministrazione;l’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;la tipologia contrattuale in essere (tempo determinato o indeterminato);la conferma che il personale sia già formato ed istruito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che idoneo alla mansione;l’indicazione dell’attuale fornitore del servizio.
quesito 1: di conoscere il volume complessivo delle risorse oggetto di ricerca, selezione e somministrazione, con indicazione dei ruoli e delle mansioni nell’ambito del CCNL Comparto Funzioni Locali;quesito 2: con riferimento all’art. 16, “Clausola di salvaguardia occupazionale”, e in particolare al comma 16.2, è stato segnalato che la documentazione presenta un errore (“Errore. L’origine riferimento non è stata trovata”), e si chiede pertanto di avere evidenza delle figure professionali interessate dalla clausola sociale, con i relativi inquadramenti salariali;quesito 3:in applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere:il numero dei lavoratori attualmente attivi con contratto di somministrazione;l’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;la tipologia contrattuale in essere (tempo determinato o indeterminato);la conferma che il personale sia già formato ed istruito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che idoneo alla mansione;l’indicazione dell’attuale fornitore del servizio.
23/09/2025 13:18
Risposta
· Risposta al quesito 1
Il dato richiesto è disponibile nel Capitolato Speciale d’Appalto, a pag. 16.
· Risposta al quesito 2
Il dato richiesto è disponibile nel Capitolato Speciale d’Appalto, a pag. 16.
· Risposta al quesito 3
Il dato richiesto è disponibile nel Capitolato Speciale d’Appalto, a pag. 16.
Si conferma inoltre che il personale è già formato ed istruito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che idoneo alla mansione.
Si precisa, infine, che eventuali ulteriori informazioni non direttamente pertinenti alla lex specialis (ad esempio l’indicazione del fornitore uscente) non rientrano nell’oggetto dei chiarimenti di gara, potendo essere richieste con gli ordinari strumenti di accesso agli atti previsti dalla normativa vigente.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Il dato richiesto è disponibile nel Capitolato Speciale d’Appalto, a pag. 16.
· Risposta al quesito 2
Il dato richiesto è disponibile nel Capitolato Speciale d’Appalto, a pag. 16.
· Risposta al quesito 3
Il dato richiesto è disponibile nel Capitolato Speciale d’Appalto, a pag. 16.
Si conferma inoltre che il personale è già formato ed istruito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che idoneo alla mansione.
Si precisa, infine, che eventuali ulteriori informazioni non direttamente pertinenti alla lex specialis (ad esempio l’indicazione del fornitore uscente) non rientrano nell’oggetto dei chiarimenti di gara, potendo essere richieste con gli ordinari strumenti di accesso agli atti previsti dalla normativa vigente.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
11/09/2025 15:02
Quesito #4
Quesito 1:
Un operatore economico ha osservato che l’art. 7.1, lett. e), del disciplinare prevede che il personale richiesto dal Consorzio debba essere già istruito e formato a cura dell’Agenzia somministratrice, per garantire un adeguato standard qualitativo e quantitativo delle attività.
L’operatore rileva tuttavia che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore somministrato svolge la propria attività sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore, e che l’addestramento – inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento dell’uso corretto di attrezzature, impianti, sostanze e dispositivi – deve essere effettuato da persona esperta direttamente sul luogo di lavoro (art. 37, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Ne consegue che l’addestramento e la formazione specifica devono essere posti in capo al datore di lavoro sostanziale (utilizzatore), che eterodirige la prestazione e adotta il documento di valutazione dei rischi del luogo di lavoro.
Alla luce di tali premesse, l’operatore chiede conferma che l’obbligo dell’Agenzia somministratrice sia limitato alla sola informazione e formazione generale in materia di sicurezza, mentre la formazione specifica e l’addestramento rimangano di competenza dell’utilizzatore.
Quesito 2:
Un operatore economico ha chiesto conferma che, in caso di applicazione degli articoli 20 (sospensione dell’esecuzione del contratto), 23 (risoluzione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi) e 24 (recesso) del disciplinare, sarà comunque garantito ai lavoratori il diritto a portare a termine i contratti individuali di lavoro fino alla loro naturale scadenza, con conseguente diritto alla retribuzione e obbligo del Committente–utilizzatore di rimborsare all’Agenzia i costi sostenuti, in conformità all’art. 45 del CCNL Agenzie per il lavoro e all’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.
Quesito 3:
Un operatore economico, con riferimento ai costi del lavoro per i livelli B1 – B6 – C1 indicati nell’Allegato 2 al disciplinare di gara, ha formulato le seguenti osservazioni:
a) rileva la mancata inclusione, nelle tabelle, dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) prevista dal CCNL Somministrazione, ossia:
IVC 2025;IVC in godimento dal 2022;IVC decorrente dal 1° gennaio 2024 (pari a 6,7 volte l’IVC 2022).
b) richiama l’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, nonché la nota n. 24/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in base ai quali l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti nei confronti dei lavoratori. Chiede pertanto conferma che potranno essere fatturate, al loro verificarsi:
le ore relative alle assenze;le ore relative alle festività non lavorate;i ratei su ferie e permessi annui retribuiti, al momento della fruizione da parte del lavoratore.
c) segnala la mancata considerazione degli oneri contributivi specifici del CCNL Somministrazione, ossia:
Forma.Temp (4%) e Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro – FSBS (0,45%), per un totale del 4,45%;Ebitemp: 0,20% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati a tempo determinato e 0,30% per i lavoratori a tempo indeterminato.
L’operatore rappresenta che la non corretta attribuzione degli oneri retributivi e contributivi determina una sottostima delle retribuzioni lorde descritte nell’Allegato 2 e, di conseguenza, del Quadro Economico di cui all’Allegato 1 (costo lavoratore anno e costo del servizio agenzia anno).
Alla luce di quanto sopra, chiede che il quadro economico di gara sia rivisto per adeguarlo ai reali costi del lavoro previsti dal CCNL Somministrazione, oppure che sia consentito ai concorrenti di applicare il margine (markup) offerto sui costi effettivamente sostenuti dall’Agenzia, in conformità alla normativa vigente.
Un operatore economico ha osservato che l’art. 7.1, lett. e), del disciplinare prevede che il personale richiesto dal Consorzio debba essere già istruito e formato a cura dell’Agenzia somministratrice, per garantire un adeguato standard qualitativo e quantitativo delle attività.
L’operatore rileva tuttavia che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore somministrato svolge la propria attività sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore, e che l’addestramento – inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento dell’uso corretto di attrezzature, impianti, sostanze e dispositivi – deve essere effettuato da persona esperta direttamente sul luogo di lavoro (art. 37, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Ne consegue che l’addestramento e la formazione specifica devono essere posti in capo al datore di lavoro sostanziale (utilizzatore), che eterodirige la prestazione e adotta il documento di valutazione dei rischi del luogo di lavoro.
Alla luce di tali premesse, l’operatore chiede conferma che l’obbligo dell’Agenzia somministratrice sia limitato alla sola informazione e formazione generale in materia di sicurezza, mentre la formazione specifica e l’addestramento rimangano di competenza dell’utilizzatore.
Quesito 2:
Un operatore economico ha chiesto conferma che, in caso di applicazione degli articoli 20 (sospensione dell’esecuzione del contratto), 23 (risoluzione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi) e 24 (recesso) del disciplinare, sarà comunque garantito ai lavoratori il diritto a portare a termine i contratti individuali di lavoro fino alla loro naturale scadenza, con conseguente diritto alla retribuzione e obbligo del Committente–utilizzatore di rimborsare all’Agenzia i costi sostenuti, in conformità all’art. 45 del CCNL Agenzie per il lavoro e all’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.
Quesito 3:
Un operatore economico, con riferimento ai costi del lavoro per i livelli B1 – B6 – C1 indicati nell’Allegato 2 al disciplinare di gara, ha formulato le seguenti osservazioni:
a) rileva la mancata inclusione, nelle tabelle, dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) prevista dal CCNL Somministrazione, ossia:
IVC 2025;IVC in godimento dal 2022;IVC decorrente dal 1° gennaio 2024 (pari a 6,7 volte l’IVC 2022).
b) richiama l’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, nonché la nota n. 24/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in base ai quali l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti nei confronti dei lavoratori. Chiede pertanto conferma che potranno essere fatturate, al loro verificarsi:
le ore relative alle assenze;le ore relative alle festività non lavorate;i ratei su ferie e permessi annui retribuiti, al momento della fruizione da parte del lavoratore.
c) segnala la mancata considerazione degli oneri contributivi specifici del CCNL Somministrazione, ossia:
Forma.Temp (4%) e Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro – FSBS (0,45%), per un totale del 4,45%;Ebitemp: 0,20% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati a tempo determinato e 0,30% per i lavoratori a tempo indeterminato.
L’operatore rappresenta che la non corretta attribuzione degli oneri retributivi e contributivi determina una sottostima delle retribuzioni lorde descritte nell’Allegato 2 e, di conseguenza, del Quadro Economico di cui all’Allegato 1 (costo lavoratore anno e costo del servizio agenzia anno).
Alla luce di quanto sopra, chiede che il quadro economico di gara sia rivisto per adeguarlo ai reali costi del lavoro previsti dal CCNL Somministrazione, oppure che sia consentito ai concorrenti di applicare il margine (markup) offerto sui costi effettivamente sostenuti dall’Agenzia, in conformità alla normativa vigente.
16/09/2025 13:06
Risposta
Risposta Quesito 1:
In riferimento al quesito formulato, si chiarisce che il punto 7.1 del disciplinare di gara deve intendersi come segue:
«Il personale richiesto dal Consorzio e selezionato a cura dell’Agenzia somministratrice dovrà essere già istruito e formato, al fine di garantire al Consorzio un adeguato standard qualitativo e quantitativo di attività, conforme a quanto richiesto e in relazione alle competenze necessarie riguardanti l’attività lavorativa da svolgere sulla base del profilo professionale e della categoria di inquadramento.»
Pertanto, l’attività di selezione del personale rimane di competenza dell’Agenzia somministratrice, che dovrà garantire, al momento della messa a disposizione, personale già adeguatamente formato in relazione alle mansioni e al livello di inquadramento richiesti.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Risposta Quesito 2:
Si precisa che la normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2015, stabilisce che i lavoratori somministrati godono delle stesse tutele dei lavoratori dipendenti direttamente dall’utilizzatore, fermo restando che il rapporto di lavoro intercorre con l’Agenzia di somministrazione. In particolare, l’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 prevede che “nel caso di somministrazione a tempo determinato, in mancanza di giusta causa di recesso, al lavoratore è dovuta dall’Agenzia la retribuzione fino alla scadenza del termine, con conseguente diritto di rivalsa dell’Agenzia nei confronti dell’utilizzatore”.
In coerenza con tale principio, l’art. 45 del CCNL per le Agenzie di somministrazione stabilisce che, in caso di interruzione della missione prima della scadenza del termine, fatta eccezione per i casi di prova non superata o giusta causa, è garantita la corresponsione integrale del trattamento economico originariamente pattuito, con la possibilità per l’Agenzia di ricollocare il lavoratore in altra missione o di attivare misure formative.
Pertanto, si conferma che l’applicazione degli artt. 20, 23 e 24 del disciplinare non incide sui diritti inderogabili dei lavoratori somministrati, i quali mantengono il diritto a percepire la retribuzione fino alla naturale scadenza dei contratti individuali, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal CCNL. Conseguentemente, l’onere economico derivante dalla prosecuzione del rapporto grava sull’Agenzia di somministrazione, che conserva il diritto di rimborso nei confronti del Committente-utilizzatore ai sensi della normativa vigente.
L’obbligo economico di rivalere l’Agenzia dei costi sostenuti per la retribuzione dei lavoratori permane anche in caso di risoluzione del contratto con l’utilizzatore. Le modalità di assolvimento di tale onere dovranno comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di pagamenti da parte delle stazioni appaltanti e di tutela dei diritti dei lavoratori, anche mediante gli strumenti sostitutivi previsti dall’ordinamento.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Risposta Quesito 3:
In merito alle osservazioni formulate, si precisa quanto segue:
a) Le tabelle di costo del lavoro riportate nell’Allegato 2 hanno valore meramente indicativo, essendo state predisposte sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione della documentazione di gara. È onere delle Agenzie di somministrazione applicare integralmente il trattamento economico previsto dal CCNL Somministrazione, ivi comprese le indennità di vacanza contrattuale (IVC) vigenti, e di rispettare gli aggiornamenti contrattuali che dovessero intervenire.
b) Si conferma che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e della nota INL n. 24/2023, l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti nei confronti dei lavoratori. Pertanto, potranno essere oggetto di fatturazione, al loro verificarsi, anche le ore relative ad assenze e festività non lavorate, nonché i ratei di ferie e permessi maturati e goduti, in conformità alle previsioni di legge e contrattuali.
c) Con riguardo agli oneri contributivi, si conferma che devono essere applicati quelli previsti dal CCNL Somministrazione, compresi Forma.Temp e FSBS (per complessivi 4,45%) ed Ebitemp (0,20% per rapporti a tempo determinato e 0,30% per rapporti a tempo indeterminato).
Si evidenzia, inoltre, che il costo del lavoro non costituisce oggetto di gara, in quanto rigidamente determinato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e dalla normativa vigente e, pertanto, non riducibile né dalla Stazione Appaltante né dagli operatori economici. L’oggetto della competizione riguarda esclusivamente il ribasso da applicare al markup del 6% fissato a base di gara. Eventuali mancanze o sottostime nelle tabelle allegate non incidono sulla misura del markup, ma solo sulla rappresentazione del costo: le voci contrattuali obbligatorie (quali IVC, FSBS ed Ebitemp) si intendono comunque comprese nei costi effettivi che le Agenzie dovranno applicare.
Al fine di favorire il controllo sull’esecuzione del contratto, tutte le voci retributive e contributive di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente evidenziate in maniera chiara nelle fatture emesse dall’aggiudicatario, così da consentire alla Stazione Appaltante di verificare che il markup effettivamente applicato – pari a quello risultato vincitore della gara – sia correttamente determinato su ciascun lavoratore e per ciascun periodo di fatturazione mensile.
Alla luce di quanto sopra, non si procede a una modifica del quadro economico allegato, che conserva natura indicativa. I concorrenti dovranno invece formulare la propria offerta economica applicando il margine (markup) ai costi effettivi del lavoro sostenuti, come risultanti dall’applicazione del CCNL Somministrazione e della normativa vigente.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
In riferimento al quesito formulato, si chiarisce che il punto 7.1 del disciplinare di gara deve intendersi come segue:
«Il personale richiesto dal Consorzio e selezionato a cura dell’Agenzia somministratrice dovrà essere già istruito e formato, al fine di garantire al Consorzio un adeguato standard qualitativo e quantitativo di attività, conforme a quanto richiesto e in relazione alle competenze necessarie riguardanti l’attività lavorativa da svolgere sulla base del profilo professionale e della categoria di inquadramento.»
Pertanto, l’attività di selezione del personale rimane di competenza dell’Agenzia somministratrice, che dovrà garantire, al momento della messa a disposizione, personale già adeguatamente formato in relazione alle mansioni e al livello di inquadramento richiesti.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Risposta Quesito 2:
Si precisa che la normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2015, stabilisce che i lavoratori somministrati godono delle stesse tutele dei lavoratori dipendenti direttamente dall’utilizzatore, fermo restando che il rapporto di lavoro intercorre con l’Agenzia di somministrazione. In particolare, l’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 prevede che “nel caso di somministrazione a tempo determinato, in mancanza di giusta causa di recesso, al lavoratore è dovuta dall’Agenzia la retribuzione fino alla scadenza del termine, con conseguente diritto di rivalsa dell’Agenzia nei confronti dell’utilizzatore”.
In coerenza con tale principio, l’art. 45 del CCNL per le Agenzie di somministrazione stabilisce che, in caso di interruzione della missione prima della scadenza del termine, fatta eccezione per i casi di prova non superata o giusta causa, è garantita la corresponsione integrale del trattamento economico originariamente pattuito, con la possibilità per l’Agenzia di ricollocare il lavoratore in altra missione o di attivare misure formative.
Pertanto, si conferma che l’applicazione degli artt. 20, 23 e 24 del disciplinare non incide sui diritti inderogabili dei lavoratori somministrati, i quali mantengono il diritto a percepire la retribuzione fino alla naturale scadenza dei contratti individuali, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal CCNL. Conseguentemente, l’onere economico derivante dalla prosecuzione del rapporto grava sull’Agenzia di somministrazione, che conserva il diritto di rimborso nei confronti del Committente-utilizzatore ai sensi della normativa vigente.
L’obbligo economico di rivalere l’Agenzia dei costi sostenuti per la retribuzione dei lavoratori permane anche in caso di risoluzione del contratto con l’utilizzatore. Le modalità di assolvimento di tale onere dovranno comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di pagamenti da parte delle stazioni appaltanti e di tutela dei diritti dei lavoratori, anche mediante gli strumenti sostitutivi previsti dall’ordinamento.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Risposta Quesito 3:
In merito alle osservazioni formulate, si precisa quanto segue:
a) Le tabelle di costo del lavoro riportate nell’Allegato 2 hanno valore meramente indicativo, essendo state predisposte sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione della documentazione di gara. È onere delle Agenzie di somministrazione applicare integralmente il trattamento economico previsto dal CCNL Somministrazione, ivi comprese le indennità di vacanza contrattuale (IVC) vigenti, e di rispettare gli aggiornamenti contrattuali che dovessero intervenire.
b) Si conferma che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e della nota INL n. 24/2023, l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti nei confronti dei lavoratori. Pertanto, potranno essere oggetto di fatturazione, al loro verificarsi, anche le ore relative ad assenze e festività non lavorate, nonché i ratei di ferie e permessi maturati e goduti, in conformità alle previsioni di legge e contrattuali.
c) Con riguardo agli oneri contributivi, si conferma che devono essere applicati quelli previsti dal CCNL Somministrazione, compresi Forma.Temp e FSBS (per complessivi 4,45%) ed Ebitemp (0,20% per rapporti a tempo determinato e 0,30% per rapporti a tempo indeterminato).
Si evidenzia, inoltre, che il costo del lavoro non costituisce oggetto di gara, in quanto rigidamente determinato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e dalla normativa vigente e, pertanto, non riducibile né dalla Stazione Appaltante né dagli operatori economici. L’oggetto della competizione riguarda esclusivamente il ribasso da applicare al markup del 6% fissato a base di gara. Eventuali mancanze o sottostime nelle tabelle allegate non incidono sulla misura del markup, ma solo sulla rappresentazione del costo: le voci contrattuali obbligatorie (quali IVC, FSBS ed Ebitemp) si intendono comunque comprese nei costi effettivi che le Agenzie dovranno applicare.
Al fine di favorire il controllo sull’esecuzione del contratto, tutte le voci retributive e contributive di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente evidenziate in maniera chiara nelle fatture emesse dall’aggiudicatario, così da consentire alla Stazione Appaltante di verificare che il markup effettivamente applicato – pari a quello risultato vincitore della gara – sia correttamente determinato su ciascun lavoratore e per ciascun periodo di fatturazione mensile.
Alla luce di quanto sopra, non si procede a una modifica del quadro economico allegato, che conserva natura indicativa. I concorrenti dovranno invece formulare la propria offerta economica applicando il margine (markup) ai costi effettivi del lavoro sostenuti, come risultanti dall’applicazione del CCNL Somministrazione e della normativa vigente.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
15/09/2025 16:10
Quesito #5
Un operatore economico ha chiesto conferma che l’importo della garanzia provvisoria possa essere ridotto, oltre che del 30% in presenza della certificazione di qualità ISO 9001, anche di un’ulteriore misura pari al 20% in caso di possesso delle certificazioni o dei marchi previsti dall’Allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell’art. 106, comma 8.
16/09/2025 13:07
Risposta
Si conferma che, ai sensi dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nelle seguenti misure:
del 30% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;del 20% in caso di possesso delle certificazioni o dei marchi individuati nell’Allegato II.13 al Codice, relativi alla registrazione EMAS, alla certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, alla certificazione UNI EN ISO 50001, al marchio Ecolabel UE e ad altri marchi ambientali rientranti nell’allegato stesso.
Si precisa, altresì, che le riduzioni sono cumulabili tra loro, fermo restando che l’importo della garanzia non potrà in ogni caso essere ridotto in misura superiore al 50% rispetto a quello richiesto dal bando di gara, come espressamente previsto dall’art. 106, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
del 30% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;del 20% in caso di possesso delle certificazioni o dei marchi individuati nell’Allegato II.13 al Codice, relativi alla registrazione EMAS, alla certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, alla certificazione UNI EN ISO 50001, al marchio Ecolabel UE e ad altri marchi ambientali rientranti nell’allegato stesso.
Si precisa, altresì, che le riduzioni sono cumulabili tra loro, fermo restando che l’importo della garanzia non potrà in ogni caso essere ridotto in misura superiore al 50% rispetto a quello richiesto dal bando di gara, come espressamente previsto dall’art. 106, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
22/09/2025 15:54
Quesito #7
Un operatore economico ha richiesto:
Quesito n. 1
Conferma che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., la Stazione Appaltante, quale utilizzatore, avrà cura di assolvere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori somministrati, garantendo condizioni di base di lavoro e d’occupazione equipollenti a quelle dei lavoratori diretti, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma a-ter, del D.Lgs. 276/2003 e dall’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.
Quesito n. 2
Se l’Agenzia possa fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscuramento dei dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento mediante autocertificazione, al fine di consentire la verifica della regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione.
Quesito n. 3
Conferma che, considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, in caso di impugnativa ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità.
Quesito n. 4
Conferma che, in caso di applicazione delle penali, l’importo corrispondente non sarà decurtato dalla parte di fattura relativa al rimborso del costo del lavoro.
Quesito n. 5
Conferma che, in caso di risoluzione, recesso o conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause diverse dalla giusta causa, sia garantito ai lavoratori somministrati il diritto a portare a termine i contratti individuali fino alla loro naturale scadenza, con conseguente diritto alla retribuzione e onere per il committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro e dell’art. 33, comma 2, D.Lgs. 81/2015.
Quesito n. 6
Conferma che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, senza vincolarlo all’ulteriore termine per le verifiche di conformità contrattuale, ritenendo tali verifiche espletabili in qualunque momento, purché non incidano sui tempi di pagamento. Ha inoltre chiesto che sia previsto il pagamento previa verifica del DURC, con verifiche di conformità successivamente effettuabili.
Quesito n. 7
Prevedere la stipula del contratto mediante scrittura privata e di quantificare le spese a carico dell’aggiudicatario.
Quesito n. 1
Conferma che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., la Stazione Appaltante, quale utilizzatore, avrà cura di assolvere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori somministrati, garantendo condizioni di base di lavoro e d’occupazione equipollenti a quelle dei lavoratori diretti, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma a-ter, del D.Lgs. 276/2003 e dall’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.
Quesito n. 2
Se l’Agenzia possa fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscuramento dei dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento mediante autocertificazione, al fine di consentire la verifica della regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione.
Quesito n. 3
Conferma che, considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, in caso di impugnativa ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità.
Quesito n. 4
Conferma che, in caso di applicazione delle penali, l’importo corrispondente non sarà decurtato dalla parte di fattura relativa al rimborso del costo del lavoro.
Quesito n. 5
Conferma che, in caso di risoluzione, recesso o conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause diverse dalla giusta causa, sia garantito ai lavoratori somministrati il diritto a portare a termine i contratti individuali fino alla loro naturale scadenza, con conseguente diritto alla retribuzione e onere per il committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro e dell’art. 33, comma 2, D.Lgs. 81/2015.
Quesito n. 6
Conferma che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, senza vincolarlo all’ulteriore termine per le verifiche di conformità contrattuale, ritenendo tali verifiche espletabili in qualunque momento, purché non incidano sui tempi di pagamento. Ha inoltre chiesto che sia previsto il pagamento previa verifica del DURC, con verifiche di conformità successivamente effettuabili.
Quesito n. 7
Prevedere la stipula del contratto mediante scrittura privata e di quantificare le spese a carico dell’aggiudicatario.
23/09/2025 13:17
Risposta
Risposta al quesito 1
Si conferma che gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresi informazione, formazione e addestramento, restano in capo all’utilizzatore ai sensi della normativa vigente, e che le condizioni di base di lavoro e occupazione dei lavoratori somministrati devono essere garantite in termini equipollenti a quelle del personale diretto.
Risposta al quesito 2
Si conferma che l’Agenzia potrà fornire la documentazione richiesta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e mediante autocertificazione, ai fini delle verifiche di competenza della Stazione Appaltante.
Risposta al quesito 3
Si conferma che, in conformità al quadro normativo e contrattuale, in caso di impugnativa ciascuna parte risponde per gli oneri e le responsabilità di propria competenza.
Risposta al quesito 4
Si conferma che l’applicazione delle penali incide sul margine riconosciuto all’Agenzia e non sul rimborso dei costi di lavoro, i quali restano comunque dovuti in quanto derivanti da disposizioni inderogabili di legge e contratto collettivo.
Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 117, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, la cauzione definitiva copre l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, comprese le penali. Pertanto, in caso di inadempienza o di insufficienza delle somme trattenute sulle fatture, la Stazione Appaltante potrà rivalersi anche sulla cauzione definitiva.
Risposta al quesito 5
Si conferma che, salvo i casi di giusta causa, l’interruzione anticipata non incide sui diritti inderogabili dei lavoratori somministrati, i quali mantengono il diritto alla retribuzione fino alla naturale scadenza del contratto individuale. L’onere economico resta in capo all’Agenzia, che conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’utilizzatore, ai sensi della normativa vigente.
Risposta al quesito 6
Il termine di pagamento resta fissato in 30 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 192/2012. La verifica di regolarità contributiva (DURC) è condizione necessaria per il pagamento. Le verifiche di conformità del servizio possono essere svolte in parallelo, senza costituire condizione sospensiva del termine di pagamento, ferma restando la possibilità per la Stazione Appaltante di rivalersi sull’Agenzia in caso di inadempienze accertate.
Dovrà inoltre essere cura dell’aggiudicatario fornire tutta la documentazione prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche di conformità contrattuale nei tempi e nei modi previsti.
Risposta al quesito 7
Si prende atto che la stipula del contratto mediante atto pubblico notarile informatico, come originariamente previsto dall’art. 30.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, comporterebbe costi che possono incidere in maniera significativa sul margine di aggiudicazione, tenuto conto della natura del servizio e della struttura economica della gara.
Pertanto, considerato che la forma della stipula del contratto costituisce elemento essenziale e che la modifica incide in maniera sostanziale sulla lex specialis, si dispone che il Capitolato Speciale d’Appalto sarà modificato al punto 30.2, prevedendo che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in luogo dell’atto pubblico notarile informatico.
Il Capitolato Speciale d’Appalto così rettificato sarà pubblicato sulla piattaforma di gara.
Per quanto concerne le spese contrattuali, si rimanda a quanto già stabilito dal punto 30.4 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Si conferma che gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresi informazione, formazione e addestramento, restano in capo all’utilizzatore ai sensi della normativa vigente, e che le condizioni di base di lavoro e occupazione dei lavoratori somministrati devono essere garantite in termini equipollenti a quelle del personale diretto.
Risposta al quesito 2
Si conferma che l’Agenzia potrà fornire la documentazione richiesta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e mediante autocertificazione, ai fini delle verifiche di competenza della Stazione Appaltante.
Risposta al quesito 3
Si conferma che, in conformità al quadro normativo e contrattuale, in caso di impugnativa ciascuna parte risponde per gli oneri e le responsabilità di propria competenza.
Risposta al quesito 4
Si conferma che l’applicazione delle penali incide sul margine riconosciuto all’Agenzia e non sul rimborso dei costi di lavoro, i quali restano comunque dovuti in quanto derivanti da disposizioni inderogabili di legge e contratto collettivo.
Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 117, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, la cauzione definitiva copre l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, comprese le penali. Pertanto, in caso di inadempienza o di insufficienza delle somme trattenute sulle fatture, la Stazione Appaltante potrà rivalersi anche sulla cauzione definitiva.
Risposta al quesito 5
Si conferma che, salvo i casi di giusta causa, l’interruzione anticipata non incide sui diritti inderogabili dei lavoratori somministrati, i quali mantengono il diritto alla retribuzione fino alla naturale scadenza del contratto individuale. L’onere economico resta in capo all’Agenzia, che conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’utilizzatore, ai sensi della normativa vigente.
Risposta al quesito 6
Il termine di pagamento resta fissato in 30 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 192/2012. La verifica di regolarità contributiva (DURC) è condizione necessaria per il pagamento. Le verifiche di conformità del servizio possono essere svolte in parallelo, senza costituire condizione sospensiva del termine di pagamento, ferma restando la possibilità per la Stazione Appaltante di rivalersi sull’Agenzia in caso di inadempienze accertate.
Dovrà inoltre essere cura dell’aggiudicatario fornire tutta la documentazione prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche di conformità contrattuale nei tempi e nei modi previsti.
Risposta al quesito 7
Si prende atto che la stipula del contratto mediante atto pubblico notarile informatico, come originariamente previsto dall’art. 30.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, comporterebbe costi che possono incidere in maniera significativa sul margine di aggiudicazione, tenuto conto della natura del servizio e della struttura economica della gara.
Pertanto, considerato che la forma della stipula del contratto costituisce elemento essenziale e che la modifica incide in maniera sostanziale sulla lex specialis, si dispone che il Capitolato Speciale d’Appalto sarà modificato al punto 30.2, prevedendo che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in luogo dell’atto pubblico notarile informatico.
Il Capitolato Speciale d’Appalto così rettificato sarà pubblicato sulla piattaforma di gara.
Per quanto concerne le spese contrattuali, si rimanda a quanto già stabilito dal punto 30.4 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
23/09/2025 14:38
Quesito #8
Un operatore economico ha richiesto i seguenti chiarimenti:
Quesito 1
Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria, in quanto dovute ai sensi del CCNL applicabile, della Legge n. 260/1949 e s.m.i. e dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.
Quesito 2
Si chiede conferma che le ulteriori assenze non comprese nel costo del lavoro (permessi, malattia) saranno rimborsate al costo, senza applicazione del margine di agenzia, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.
Quesito 3
Si chiede conferma che l’idoneità fisica e gli accertamenti sanitari rientrino tra gli oneri dell’utilizzatore, ai sensi degli artt. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 e 41 del D.Lgs. 81/2008.
Quesito 4
Si chiede conferma che l’obbligo di sorveglianza sanitaria, formazione specifica, addestramento e dispositivi di protezione individuale restino in capo all’utilizzatore, mentre in capo all’Agenzia resti il solo obbligo di informazione e formazione generale.
Quesito 5
Si chiede conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale, mentre formazione specifica e addestramento restino in capo all’utilizzatore.
Quesito 6
Si chiede conferma che i ratei di ferie e permessi maturati durante i giorni di ferie goduti possano essere fatturati a costo, senza applicazione del margine.
Quesito 7
Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali.
Quesito 8
Si segnala che, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e della delibera ANAC n. 73/2024, la penale nei contratti pubblici è esclusivamente quella relativa al ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. Si chiede pertanto di adeguare la lex specialis.
Quesito 9
Si segnala che il criterio premiale relativo alla disponibilità di una sede operativa nella Città Metropolitana di Napoli restringe la concorrenza. Si chiede di precisare che il requisito sarà richiesto solo all’aggiudicatario, o di modificare la disposizione.
Quesito 10
Si segnala che la scadenza per i chiarimenti indicata nel portale (10/04/2025) non coincide con quella riportata nella documentazione di gara.
Quesito 1
Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria, in quanto dovute ai sensi del CCNL applicabile, della Legge n. 260/1949 e s.m.i. e dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.
Quesito 2
Si chiede conferma che le ulteriori assenze non comprese nel costo del lavoro (permessi, malattia) saranno rimborsate al costo, senza applicazione del margine di agenzia, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.
Quesito 3
Si chiede conferma che l’idoneità fisica e gli accertamenti sanitari rientrino tra gli oneri dell’utilizzatore, ai sensi degli artt. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 e 41 del D.Lgs. 81/2008.
Quesito 4
Si chiede conferma che l’obbligo di sorveglianza sanitaria, formazione specifica, addestramento e dispositivi di protezione individuale restino in capo all’utilizzatore, mentre in capo all’Agenzia resti il solo obbligo di informazione e formazione generale.
Quesito 5
Si chiede conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale, mentre formazione specifica e addestramento restino in capo all’utilizzatore.
Quesito 6
Si chiede conferma che i ratei di ferie e permessi maturati durante i giorni di ferie goduti possano essere fatturati a costo, senza applicazione del margine.
Quesito 7
Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali.
Quesito 8
Si segnala che, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e della delibera ANAC n. 73/2024, la penale nei contratti pubblici è esclusivamente quella relativa al ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. Si chiede pertanto di adeguare la lex specialis.
Quesito 9
Si segnala che il criterio premiale relativo alla disponibilità di una sede operativa nella Città Metropolitana di Napoli restringe la concorrenza. Si chiede di precisare che il requisito sarà richiesto solo all’aggiudicatario, o di modificare la disposizione.
Quesito 10
Si segnala che la scadenza per i chiarimenti indicata nel portale (10/04/2025) non coincide con quella riportata nella documentazione di gara.
24/09/2025 10:05
Risposta
Risposta al quesito 1
Già trattato nella Risposta al Quesito #4, punto 3, lett. b) (16/09/2025)
Risposta al quesito 2
Già trattato nella Risposta al Quesito #4, punto 3, lett. b) (16/09/2025)
Risposta al quesito 3
Già trattato nella Risposta al Quesito #7, punto 1 (23/09/2025)
Risposta al quesito 4
Già trattato nella Risposta al Quesito #7, punto 1 (23/09/2025)
Risposta al quesito 5
Già chiarito nella Risposta al Quesito #4, punto 1 (16/09/2025)
Risposta al quesito 6
Già affrontato nella Risposta al Quesito #4, punto 3, lett. b) (16/09/2025)
Risposta al quesito 7
Già specificato nella Risposta al Quesito #7, punto 7 (23/09/2025).
Risposta al quesito 8
Il CSA (art. 22) disciplina le penali in coerenza con l’art. 126 del D.Lgs. 36/2023, prevedendo esclusivamente penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tra lo 0,5‰ e l’1,5‰ dell’ammontare netto contrattuale, fino a un massimo del 10%. Pertanto, la lex specialis è già conforme alle indicazioni ANAC (delibera n. 73/2024) e non necessita di modifiche.
Risposta al quesito 9
Il disciplinare di gara, all’art. 3.1, lett. b), prevede che l’operatore economico debba disporre, o in caso contrario impegnarsi ad allestire in caso di aggiudicazione, almeno una sede operativa con dotazione stabile di personale nella Regione Puglia. Risulta quindi evidente che la previsione non esclude dalla partecipazione gli operatori economici che al momento non dispongono di sede sul territorio, trattandosi esclusivamente di una dichiarazione di impegno subordinata all’aggiudicazione.
Inoltre, nei criteri di valutazione tabellare di cui alla Tabella 2 del disciplinare di gara, sono assegnati i seguenti punteggi:
· Presenza sul territorio regionale di nessuna filiale = 0 punti;
· Presenza sul territorio regionale di 2 o più filiali = 1 punto;
· Presenza sul territorio provinciale di Lecce di almeno una filiale = 2 punti.
Tale scelta, configurandosi come criterio premiale a punteggio contenuto e non determinante rispetto al totale, non restringe il favor partecipationis della procedura, né assicura vantaggi sproporzionati ad operatori economici già dotati di sedi operative nella Regione Puglia. La previsione, al contrario, mira a valorizzare la capacità organizzativa e di presidio territoriale degli operatori, senza introdurre limitazioni discriminatorie all’accesso alla gara.
Pertanto, si conferma che il requisito relativo alla sede operativa non comporta restrizioni alla partecipazione, in quanto modulato come impegno in caso di aggiudicazione, e che l’attribuzione di punteggi tabellari aggiuntivi ha carattere meramente incrementale e non escludente.
Non vi è alcuna previsione relativa a sedi operative nella Città Metropolitana di Napoli. La segnalazione non trova pertanto riscontro negli atti di gara.
Risposta al quesito 10
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimento è quello stabilito nella documentazione di gara, che costituisce lex specialis. Sul portale telematico, tale termine risulta fissato al 29/09/2025 ore 14:00: detta indicazione è conforme agli atti ufficiali e deve ritenersi quella di riferimento.
Già trattato nella Risposta al Quesito #4, punto 3, lett. b) (16/09/2025)
Risposta al quesito 2
Già trattato nella Risposta al Quesito #4, punto 3, lett. b) (16/09/2025)
Risposta al quesito 3
Già trattato nella Risposta al Quesito #7, punto 1 (23/09/2025)
Risposta al quesito 4
Già trattato nella Risposta al Quesito #7, punto 1 (23/09/2025)
Risposta al quesito 5
Già chiarito nella Risposta al Quesito #4, punto 1 (16/09/2025)
Risposta al quesito 6
Già affrontato nella Risposta al Quesito #4, punto 3, lett. b) (16/09/2025)
Risposta al quesito 7
Già specificato nella Risposta al Quesito #7, punto 7 (23/09/2025).
Risposta al quesito 8
Il CSA (art. 22) disciplina le penali in coerenza con l’art. 126 del D.Lgs. 36/2023, prevedendo esclusivamente penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tra lo 0,5‰ e l’1,5‰ dell’ammontare netto contrattuale, fino a un massimo del 10%. Pertanto, la lex specialis è già conforme alle indicazioni ANAC (delibera n. 73/2024) e non necessita di modifiche.
Risposta al quesito 9
Il disciplinare di gara, all’art. 3.1, lett. b), prevede che l’operatore economico debba disporre, o in caso contrario impegnarsi ad allestire in caso di aggiudicazione, almeno una sede operativa con dotazione stabile di personale nella Regione Puglia. Risulta quindi evidente che la previsione non esclude dalla partecipazione gli operatori economici che al momento non dispongono di sede sul territorio, trattandosi esclusivamente di una dichiarazione di impegno subordinata all’aggiudicazione.
Inoltre, nei criteri di valutazione tabellare di cui alla Tabella 2 del disciplinare di gara, sono assegnati i seguenti punteggi:
· Presenza sul territorio regionale di nessuna filiale = 0 punti;
· Presenza sul territorio regionale di 2 o più filiali = 1 punto;
· Presenza sul territorio provinciale di Lecce di almeno una filiale = 2 punti.
Tale scelta, configurandosi come criterio premiale a punteggio contenuto e non determinante rispetto al totale, non restringe il favor partecipationis della procedura, né assicura vantaggi sproporzionati ad operatori economici già dotati di sedi operative nella Regione Puglia. La previsione, al contrario, mira a valorizzare la capacità organizzativa e di presidio territoriale degli operatori, senza introdurre limitazioni discriminatorie all’accesso alla gara.
Pertanto, si conferma che il requisito relativo alla sede operativa non comporta restrizioni alla partecipazione, in quanto modulato come impegno in caso di aggiudicazione, e che l’attribuzione di punteggi tabellari aggiuntivi ha carattere meramente incrementale e non escludente.
Non vi è alcuna previsione relativa a sedi operative nella Città Metropolitana di Napoli. La segnalazione non trova pertanto riscontro negli atti di gara.
Risposta al quesito 10
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimento è quello stabilito nella documentazione di gara, che costituisce lex specialis. Sul portale telematico, tale termine risulta fissato al 29/09/2025 ore 14:00: detta indicazione è conforme agli atti ufficiali e deve ritenersi quella di riferimento.
29/09/2025 08:53
Quesito #9
Spett.le Ente
si chiedono i seguenti chiarimenti:
Quesito 1
Con riferimento al disciplinare di gara, art. 17.a), “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, e in particolare al criterio 4.1 (“Possesso della certificazione rilasciata da organismo accreditato attestante l’applicazione da parte dell’impresa di sistemi di gestione per la qualità conformi alla norma OHSAS 18001/ISO 45001 – Salute e Sicurezza dei lavoratori”), si chiede se, in considerazione del fatto che la certificazione è in corso di acquisizione, possano comunque essere presentati i processi di gestione aziendale in materia di salute e sicurezza al fine dell’attribuzione del relativo punteggio.
Quesito 2
Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica relativo al possesso della certificazione di conformità alla norma UNI ISO 37001:2016 (prevenzione della corruzione), si chiede se il punteggio possa essere attribuito anche in caso di dimostrazione dell’adozione di misure e procedure aziendali equivalenti agli standard previsti dalla certificazione, quali ad esempio Gifts and Hospitality & Anti-Bribery Policy e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.
Quesito 3
Si chiede di ricevere copia del Patto di integrità richiamato all’art. 17 dello schema di Accordo Quadro, ma non presente tra i documenti di gara di cui all’art. 2.a) del disciplinare.
si chiedono i seguenti chiarimenti:
Quesito 1
Con riferimento al disciplinare di gara, art. 17.a), “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, e in particolare al criterio 4.1 (“Possesso della certificazione rilasciata da organismo accreditato attestante l’applicazione da parte dell’impresa di sistemi di gestione per la qualità conformi alla norma OHSAS 18001/ISO 45001 – Salute e Sicurezza dei lavoratori”), si chiede se, in considerazione del fatto che la certificazione è in corso di acquisizione, possano comunque essere presentati i processi di gestione aziendale in materia di salute e sicurezza al fine dell’attribuzione del relativo punteggio.
Quesito 2
Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica relativo al possesso della certificazione di conformità alla norma UNI ISO 37001:2016 (prevenzione della corruzione), si chiede se il punteggio possa essere attribuito anche in caso di dimostrazione dell’adozione di misure e procedure aziendali equivalenti agli standard previsti dalla certificazione, quali ad esempio Gifts and Hospitality & Anti-Bribery Policy e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.
Quesito 3
Si chiede di ricevere copia del Patto di integrità richiamato all’art. 17 dello schema di Accordo Quadro, ma non presente tra i documenti di gara di cui all’art. 2.a) del disciplinare.
01/10/2025 12:16
Risposta
Risposta al quesito 1
Con riferimento al criterio 4.1 dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si precisa che il punteggio sarà attribuito esclusivamente al possesso della certificazione ISO 45001 (ex OHSAS 18001) in corso di validità, rilasciata da organismo accreditato.
Non è quindi sufficiente la sola presentazione di processi o procedure aziendali in materia di salute e sicurezza non ancora certificati, poiché la lex specialis attribuisce punteggio al requisito oggettivo della certificazione accreditata.
In via del tutto eccezionale, l’art. 87 e l’Allegato II.8 del D.Lgs. 36/2023 ammettono mezzi di prova alternativi, qualora l’operatore economico non abbia avuto accesso ai certificati o non abbia potuto ottenerli nei termini per ragioni non imputabili allo stesso. In tale ipotesi, spetta al concorrente dimostrare con idonea documentazione tecnica che le misure di gestione adottate soddisfano integralmente i requisiti dello standard. Tale evenienza ha tuttavia carattere residuale e non può tradursi in una sostituzione generalizzata della certificazione.
Risposta al quesito 2
Con riferimento al possesso della certificazione UNI ISO 37001:2016 (sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione), si chiarisce che il punteggio previsto dalla lex specialis è attribuito esclusivamente in presenza della certificazione rilasciata da organismo accreditato.
Non è possibile attribuire il punteggio sulla base della sola adozione di modelli organizzativi interni (ad esempio, Modello ex D.Lgs. 231/2001, Gifts & Hospitality o Anti-Bribery Policy), i quali possono costituire strumenti di compliance ma non equivalgono, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, alla certificazione accreditata richiesta.
Il principio di equivalenza, come disciplinato dall’art. 87 e dall’Allegato II.8 del Codice, non consente di sostituire una certificazione accreditata con mere policy interne, salvo che l’operatore dimostri l’impossibilità oggettiva di ottenere la certificazione nei termini per cause non imputabili e provi con adeguata documentazione tecnica la conformità piena allo standard ISO 37001. La giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 21/06/2024 n. 3394; TAR Piemonte, 30/07/2024 n. 924) ha chiarito che il principio di equivalenza opera per impedire discriminazioni tra diversi organismi di certificazione e per valorizzare mezzi di prova equivalenti, ma non consente di sostituire il requisito della certificazione con strumenti unilaterali o interni non verificati da soggetti terzi.
Risposta al quesito 3
Si chiarisce che il riferimento al Patto di integrità nello schema di Accordo Quadro costituisce un mero refuso. Come già indicato in precedenti chiarimenti (Quesito #2 punto 3 del 10.09.2025), gli operatori economici sono invitati a non tenerne conto, non essendo previsto tra la documentazione di gara. Pertanto, non è necessario produrre alcuna documentazione in merito.
Con riferimento al criterio 4.1 dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si precisa che il punteggio sarà attribuito esclusivamente al possesso della certificazione ISO 45001 (ex OHSAS 18001) in corso di validità, rilasciata da organismo accreditato.
Non è quindi sufficiente la sola presentazione di processi o procedure aziendali in materia di salute e sicurezza non ancora certificati, poiché la lex specialis attribuisce punteggio al requisito oggettivo della certificazione accreditata.
In via del tutto eccezionale, l’art. 87 e l’Allegato II.8 del D.Lgs. 36/2023 ammettono mezzi di prova alternativi, qualora l’operatore economico non abbia avuto accesso ai certificati o non abbia potuto ottenerli nei termini per ragioni non imputabili allo stesso. In tale ipotesi, spetta al concorrente dimostrare con idonea documentazione tecnica che le misure di gestione adottate soddisfano integralmente i requisiti dello standard. Tale evenienza ha tuttavia carattere residuale e non può tradursi in una sostituzione generalizzata della certificazione.
Risposta al quesito 2
Con riferimento al possesso della certificazione UNI ISO 37001:2016 (sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione), si chiarisce che il punteggio previsto dalla lex specialis è attribuito esclusivamente in presenza della certificazione rilasciata da organismo accreditato.
Non è possibile attribuire il punteggio sulla base della sola adozione di modelli organizzativi interni (ad esempio, Modello ex D.Lgs. 231/2001, Gifts & Hospitality o Anti-Bribery Policy), i quali possono costituire strumenti di compliance ma non equivalgono, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, alla certificazione accreditata richiesta.
Il principio di equivalenza, come disciplinato dall’art. 87 e dall’Allegato II.8 del Codice, non consente di sostituire una certificazione accreditata con mere policy interne, salvo che l’operatore dimostri l’impossibilità oggettiva di ottenere la certificazione nei termini per cause non imputabili e provi con adeguata documentazione tecnica la conformità piena allo standard ISO 37001. La giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 21/06/2024 n. 3394; TAR Piemonte, 30/07/2024 n. 924) ha chiarito che il principio di equivalenza opera per impedire discriminazioni tra diversi organismi di certificazione e per valorizzare mezzi di prova equivalenti, ma non consente di sostituire il requisito della certificazione con strumenti unilaterali o interni non verificati da soggetti terzi.
Risposta al quesito 3
Si chiarisce che il riferimento al Patto di integrità nello schema di Accordo Quadro costituisce un mero refuso. Come già indicato in precedenti chiarimenti (Quesito #2 punto 3 del 10.09.2025), gli operatori economici sono invitati a non tenerne conto, non essendo previsto tra la documentazione di gara. Pertanto, non è necessario produrre alcuna documentazione in merito.
29/09/2025 11:27
Quesito #10
Spett.li,
Si chiede se è possibile ottemperare al mancato possesso della ISO 37001, con ulteriore documentazione relativa alla policy aziendale interna in materia di anticorruzione atta a soddisfare la richiesta stessa.
Si chiede se è possibile ottemperare al mancato possesso della ISO 37001, con ulteriore documentazione relativa alla policy aziendale interna in materia di anticorruzione atta a soddisfare la richiesta stessa.
01/10/2025 12:18
Risposta
Con riferimento al possesso della certificazione UNI ISO 37001:2016 (sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione), si precisa che il punteggio premiale di cui al disciplinare è attribuito esclusivamente in presenza della certificazione rilasciata da organismo accreditato.
La mera produzione di documentazione interna (policy aziendali anticorruzione, Modelli ex D.Lgs. 231/2001, regolamenti o procedure interne) non può sostituire la certificazione, in quanto priva del requisito della verifica indipendente da parte di un organismo accreditato.
Ai sensi dell’art. 87 e dell’Allegato II.8 del D.Lgs. 36/2023, il principio di equivalenza consente l’utilizzo di mezzi di prova alternativi solo laddove l’operatore economico dimostri l’impossibilità oggettiva, non imputabile, di ottenere la certificazione nei termini di gara e documenti con adeguata evidenza tecnica che le misure adottate soddisfano integralmente i requisiti dello standard ISO 37001.
La giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 3394/2024; TAR Piemonte, 30/07/2024, n. 924) ha chiarito che il principio di equivalenza serve ad evitare discriminazioni tra certificazioni rilasciate da diversi organismi o in ambito UE, ma non legittima la sostituzione della certificazione richiesta con misure unilaterali interne non accreditate.
Pertanto, in assenza della certificazione ISO 37001, la presentazione di policy interne non è idonea a consentire l’attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis.
La mera produzione di documentazione interna (policy aziendali anticorruzione, Modelli ex D.Lgs. 231/2001, regolamenti o procedure interne) non può sostituire la certificazione, in quanto priva del requisito della verifica indipendente da parte di un organismo accreditato.
Ai sensi dell’art. 87 e dell’Allegato II.8 del D.Lgs. 36/2023, il principio di equivalenza consente l’utilizzo di mezzi di prova alternativi solo laddove l’operatore economico dimostri l’impossibilità oggettiva, non imputabile, di ottenere la certificazione nei termini di gara e documenti con adeguata evidenza tecnica che le misure adottate soddisfano integralmente i requisiti dello standard ISO 37001.
La giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 3394/2024; TAR Piemonte, 30/07/2024, n. 924) ha chiarito che il principio di equivalenza serve ad evitare discriminazioni tra certificazioni rilasciate da diversi organismi o in ambito UE, ma non legittima la sostituzione della certificazione richiesta con misure unilaterali interne non accreditate.
Pertanto, in assenza della certificazione ISO 37001, la presentazione di policy interne non è idonea a consentire l’attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis.